Attualità
Quattordicesima: a chi spetta e quando viene erogata
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di stipendio, conosciuta anche come “gratifica feriale”, che viene erogata sia ai lavoratori dipendenti di specifici settori che ai pensionati, purché rispettino determinati requisiti e limiti di reddito. Simile alla tredicesima, che viene pagata a dicembre per far fronte alle spese natalizie, la quattordicesima viene corrisposta in coincidenza con le vacanze estive.
Quando Viene Erogata?
Il pagamento della quattordicesima avviene tra giugno e luglio e viene stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti e dall’INPS per i pensionati, in base ai contributi e ai limiti di reddito. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ma solo a quelli con specifici contratti collettivi nazionali.
Beneficiari della Quattordicesima
- Terziario
- Commercio
- Turismo
- Alimentare
- Chimico
- Trasporti e logistica
- Pulizie e servizi similari
I lavoratori pubblici non ricevono la quattordicesima, che è riservata esclusivamente al settore privato. La quattordicesima può essere prevista anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato, di apprendistato e part-time, a condizione che il dipendente abbia lavorato per almeno 15 giorni nel mese.
Quattordicesima per i Pensionati
Per i pensionati, la quattordicesima è un pagamento aggiuntivo garantito dall’INPS. Introdotta nel 2007 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi e ampliata nel 2017, viene erogata a luglio o a dicembre ogni anno. Spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte dal 2017.
Non spetta ai pensionati che ricevono la pensione di invalidità, l’assegno sociale, la pensione di guerra e le rendite INAIL.
Come Si Calcola la Quattordicesima?
La cifra esatta della quattordicesima si calcola considerando lo stipendio lordo annuo complessivo. La formula per il calcolo è:
[ \text{Quattordicesima} = \left( \frac{\text{Retribuzione lorda mensile} \times \text{Numero mesi lavorati}}{12} \right) ]
La quattordicesima matura una parte in ogni mese dell’anno, corrispondendo in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale per coloro che hanno lavorato 12 mesi nel periodo di riferimento. Se i mesi lavorati sono meno di 12, la quattordicesima si riduce proporzionalmente. Il periodo di riferimento è dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
Assenze che Non Consentono la Maturazione della Quattordicesima
Nel conteggio della quattordicesima si considerano solo i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda. Le assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima includono:
- Assenze non retribuite
- Assenze ingiustificate
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
- Aspettativa non retribuita
- Congedo parentale
- Cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente
- Sciopero
Queste specifiche garantiscono che solo i periodi effettivamente lavorati vengano considerati nel calcolo della quattordicesima.