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Guida in stato di ebbrezza: testimonianze degli agenti sufficienti per la condanna

Per dimostrare la guida in stato di ebbrezza potrebbero essere sufficienti le testimonianze e le valutazioni della polizia, anche in assenza dell’alcoltest. Questo è quanto stabilito da una sentenza della Cassazione, che si riferisce a un caso specifico. Nello specifico, si tratta di un automobilista che, nonostante fosse visibilmente ubriaco, ha ottenuto l’annullamento del test per un errore procedurale: gli agenti non gli avevano comunicato la possibilità di consultare un avvocato. Nonostante l’esame non costituisse prova legale, l’uomo è stato condannato grazie al verbale delle forze dell’ordine, che indicava un tasso alcolico nel sangue superiore alla soglia limite di 1.5.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, riportata da Il Messaggero, elementi “obiettivi e sintomatici” raccolti dagli agenti possono essere sufficienti per configurare la guida in stato di ebbrezza. Se nel verbale si specifica che la guida dell’automobilista non era lineare, che nell’abitacolo c’era un forte odore di alcol e che l’uomo non era in grado di rispondere alle domande, tali valutazioni possono prescindere dall’alcoltest.

La Cassazione precisa che questo caso non costituisce un precedente applicabile in tutte le situazioni. Nelle motivazioni si legge: “Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici. Per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”. La congrua motivazione può includere le testimonianze e le valutazioni degli agenti.

Nella sentenza, si legge ancora che “in assenza di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza da adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti. Certamente riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche, sicuramente superiore alla soglia di 1.50”. Esempi citati dalla Cassazione includono “la riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol e l’assoluta incapacità del conducente di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande degli agenti di polizia giudiziaria”.

La Corte ha respinto il ricorso di un automobilista di Brescia, condannato in Appello a sei mesi di arresto, un’ammenda di 1.500 euro e la revoca della patente per aver causato un incidente mentre era ubriaco alla guida nel luglio 2023. L’imputato aveva contestato la sentenza sottolineando che i giudici, pur dichiarando l’inutilizzabilità dell’alcoltest, avevano basato la condanna sulle sole testimonianze degli agenti. Queste, tuttavia, sono state ritenute sufficienti a confermare la condanna.

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