Cronaca
Palermo | Giudice cancella debito di 70 mila euro a una coppia: La società di recupero crediti non era legittimata
Le società specializzate nel recupero crediti, che acquisiscono in blocco somme non riscosse da banche e istituti finanziari, devono dimostrare in modo inequivocabile di essere titolari di tali crediti prima di richiederne il pagamento ai singoli debitori. Non è sufficiente presentare il contratto di cessione dei crediti e un elenco dei debitori. Questo principio è stato ribadito di recente dal giudice della terza sezione civile, Francesca Taormina, il quale ha annullato un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale il 23 luglio 2020 a favore della società di recupero crediti Ifis Npl Investing Spa, liberando così una coppia di palermitani da un debito di quasi 70 mila euro.
Sebbene possa sembrare una questione tecnica e complessa, questa situazione coinvolge molte persone che si trovano nell’impossibilità di saldare i propri debiti, soprattutto dopo aver contratto un mutuo. Il giudice ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Paolo Di Stefano, difensore dei due palermitani, i quali venivano richiamati al pagamento di 65.828,43 euro (oltre interessi) non più dalle istituzioni finanziarie con cui avevano stipulato i finanziamenti, ma dalla società di recupero crediti, che avrebbe acquistato il loro debito in un pacchetto di crediti in blocco.
Secondo la difesa, e come confermato dal giudice, la società di recupero crediti non era autorizzata a richiedere i pagamenti poiché non aveva dimostrato che il credito della coppia fosse incluso nell’acquisto in blocco dei crediti. Secondo recenti pronunce della Cassazione, la semplice pubblicazione sull’avviso della Gazzetta Ufficiale riguardante l’acquisto in blocco dei crediti non costituisce prova sufficiente della cessione effettiva dei crediti stessi. Affinché possa costituire prova, l’avviso deve contenere tutti gli elementi necessari per identificare con precisione il credito incluso.
Inoltre, la sentenza sottolinea che l’onere della prova non può essere assolto esclusivamente dalla produzione di un elenco dei crediti e dei debitori. Poiché non è stata fornita una prova sufficiente dell’inclusione del credito oggetto della causa nelle operazioni di cessione, e di conseguenza della legittimazione sostanziale della società richiedente, il decreto ingiuntivo è stato revocato.
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